Art. 7.
(Ufficio della Commissione).

      1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
      2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con

 

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il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento della Commissione.
      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio della Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere della stessa Commissione.